Regolamento M.A.S.C.I. Regione Lombardia

Art. 1 – Finalità

Il presente Regolamento Regionale del Masci della Lombardia è redatto in attuazione dell’art. 14 c. 1 dello Statuto e dell’art. 8 c.1 del Regolamento Nazionale, per organizzare e realizzare i compiti propri della Regione (v. art. 14 comma 1, 1° capoverso) e definire gli organismi regionali e le modalità del loro funzionamento.

Art. 2 – Organismi Regionali

Sono organismi della regione:

  • L’Assemblea Regionale;
  • Il Segretario Regionale, ed il Vice-Segretario;
  • L’Assistente Ecclesiastico Regionale;
  • Il Consiglio Regionale;
  • La Segreteria Regionale;
  • Il Tesoriere;
  • Le Pattuglie Regionali;
  • Le Aree (qualora costituite);
  • L’Organo di controllo (qualora previsto).

Art. 3 – Assemblea Regionale

L’Assemblea Regionale è costituita da tutti gli Adulti Scout in regola con il censimento nelle Comunità della Regione e garantisce l’espressione democratica di tutte le Comunità e l’espressione di tutte le sensibilità presenti in regione.
L’Assemblea Regionale è convocata almeno una volta l’anno, in via ordinaria, dal Segretario Regionale. Può essere convocata, in via straordinaria, su richiesta del Consiglio Regionale a maggioranza assoluta dei suoi membri, o di almeno un terzo delle Comunità censite, o su richiesta del 15% degli Adulti Scout censiti.

L’Assemblea:

  • nomina il Presidente dell’Assemblea;
  • elegge il Segretario Regionale;
  • propone, almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato dell’Assistente, una terna di nominativi tra i quali la Conferenza Episcopale Regionale nominerà l’Assistente Ecclesiastico Regionale;
  • propone le candidature agli incarichi nazionali di cui all’art. 17 dello Statuto, con le modalità previste dall’ art. 14 del Regolamento Nazionale;
  • approva e modifica il Regolamento Regionale;
  • individua, sulla base delle indicazioni degli Adulti Scout e dei programmi delle comunità, le linee programmatiche regionali anche in considerazione delle linee programmatiche nazionali e formula proposte di iniziative, progetti ed eventi regionali al Consiglio regionale per la loro attuazione;
  • discute ed approva tutti i documenti di interesse regionale;
  • ratifica la nomina del Tesoriere su proposta del Segretario;
  • nomina l’Organo di controllo al verificarsi delle condizioni di cui all’ art. 30 del Codice del Terzo Settore;
  • ratifica annualmente il bilancio presentato dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio Regionale e lo invia per conoscenza al Comitato Esecutivo Nazionale entro il 30 aprile (v. anche art. 8 c. 5 del Regolamento Nazionale);
  • previa delibera del Consiglio Regionale, ratifica l’esclusione degli associati della regione nei casi previsti dall’ art. 8 c. 5 dello Statuto e ne dà comunicazione al Presidente Nazionale ed al Comitato Esecutivo Nazionale;
  • autorizza il Segretario Regionale all’ iscrizione al Runts, ove ne ricorrano le condizioni previste dal Codice del Terzo Settore.

L’Assemblea Regionale è valida con la presenza in via ordinaria del 25% dei censiti direttamente o per delega (v. art. 24 Codice del Terzo Settore) ed in via straordinaria del 40% dei censiti direttamente o per delega e con la presenza effettiva di metà più una delle Comunità censite.

La delega all’ adulto scout va rilasciata solo all’interno della propria Comunità di appartenenza e validata dal Magister che se ne assume la responsabilità. Ogni adulto scout può essere portatore di una sola delega.

 L’Assemblea Regionale adotta le deliberazioni a maggioranza assoluta dei voti espressi, tranne che per l’approvazione o modifica del Regolamento Regionale per la quale è prevista la maggioranza qualificata dei due terzi dei censiti presenti direttamente o per delega, considerando voti espressi anche le astensioni, su tutti i punti, eccetto l’elezione del Segretario Regionale che sarà eletto tramite votazione individuale diretta presso i seggi costituiti nelle Comunità di appartenenza almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea.

La consegna, che avviene durante l’assemblea, delle buste contenenti i voti espressi dalle Comunità, deve salvaguardare l’assoluto anonimato dei voti stessi, tramite l’inserimento delle schede nell’urna da parte del Magister.

Lo scrutinio e la proclamazione del nominativo eletto saranno effettuati in Assemblea.

Art. 4 – Segretario Regionale

Ai sensi dell’art. 14 c. 2 lett. d) dello Statuto nazionale del MASCI, il Segretario Regionale ha la rappresentanza legale del Movimento a livello regionale, ne coordina le attività nell’ambito delle competenze regionali definite dall’art. 13 del suddetto Statuto, assicura il collegamento tra le Comunità della regione e gli organismi nazionali, dura in carica un triennio ed è rieleggibile per un solo triennio successivo (v. art. 32 Statuto).

Il Segretario Regionale in caso di temporanea assenza e/o impedimento (v. art. 14 c. 2 lett. d Statuto) viene sostituito dal vice-Segretario, indicato da lui tra i censiti della regione e nominato (v. Statuto come sopra) dal Consiglio Regionale.

In caso di decadenza del Segretario, il Vicesegretario, ai sensi dell’art. 9 c. 3 del Regolamento Nazionale, è chiamato a guidare la Regione fino all’ Assemblea regionale elettiva da svolgersi entro 6 mesi.

Il Segretario Regionale presiede il Consiglio Regionale e:

  • convoca l’Assemblea Regionale con avviso scritto e/o con e-mail, ai Magister delle Comunità e a tutti gli Adulti scout censiti, nonché con pubblicazione sul sito regionale, con almeno 60 giorni di anticipo per l’ordinaria e almeno 30 giorni per quella straordinaria;
  • convoca, almeno tre volte l’anno, il Consiglio Regionale e redige l’ordine del giorno;
  • convoca la Segreteria Regionale e redige l’ordine del giorno;
  • cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Regionale;
  • rappresenta la Regione in Consiglio Nazionale ed adempie gli obblighi previsti dallo Statuto;
  • indica il vice-Segretario, possibilmente nell’alternanza uomo donna, un Referente per ogni Pattuglia, sia essa permanente o temporanea, i Delegati e i Consiglieri richiesti nelle diverse Fondazioni, negli Enti, nelle Organizzazioni ove il Movimento è rappresentato a livello regionale, gli ulteriori membri della Segreteria da sottoporre alla ratifica del Consiglio Regionale;
  • visita possibilmente, durante il suo mandato, tutte le Comunità della regione;
  • cura i rapporti di rappresentanza esterna del Movimento;
  • comunica al Livello Nazionale il nominativo del Segretario Regionale eletto dall’Assemblea Regionale e dell’Assistente Ecclesiastico Regionale nominato dalla Conferenza Episcopale Lombarda;
  • comunica al Livello Nazionale i nominativi dei Delegati della Regione all’Assemblea Nazionale almeno 30 giorni prima della data di inizio dell’ Assemblea nazionale (v. art. 11 c. 2 Regolamento Nazionale) e può provvedere alla loro sostituzione se impossibilitati, previi accordi, se possibile, con la Comunità interessata, nonché alla certificazione della qualità di Delegato alla Commissione per la verifica delle credenziali (v. art. 11 c. 4 Regolamento Nazionale) ;
  • trasmette entro 3 mesi al Comitato Esecutivo Nazionale la richiesta di costituzione di nuova Comunità, con membri non inferiori a 7, allegando il parere del Consiglio Regionale (v. art. 5 c. 2 Regolamento Nazionale);
  • inoltra al Comitato Esecutivo Nazionale le comunicazioni previste dall’ art. 10 del Regolamento nazionale;
  • nel corso dell’Assemblea Regionale svolge una relazione sullo stato generale del Movimento in ambito regionale.

Art. 5 – Assistente Ecclesiastico Regionale

L’Assistente Ecclesiastico Regionale, nominato come sopra specificato, collabora con gli organismi della regione partecipando alle Assemblee Regionali ed alle riunioni del Consiglio Regionale e della Segreteria Regionale.

L’Assistente Ecclesiastico Regionale coordina le attività degli Assistenti di Comunità e collabora, se richiesto, con i Referenti ed i membri delle Pattuglie Regionali.

Art. 6 – Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale, rappresenta in via continuativa le Comunità e tutte le istanze del Movimento a livello regionale ed è costituito da:

  • I Magister delle Comunità. In caso di suo impedimento il Magister è sostituito da un suo delegato, con diritto di parola e voto;
  • il Segretario Regionale;
  • l’Assistente Ecclesiastico Regionale;
  • il Vice-Segretario Regionale;
  • i Referenti d’Area.

Possono partecipare alle sedute, con diritto di parola ma non di voto:

  • i Referenti delle Pattuglie regionali;
  • gli ulteriori membri della Segreteria Regionale;
  • gli eventuali Consiglieri Nazionali eletti all’interno della regione.

Possono partecipare alle sedute, se invitati a riferire su elementi di loro pertinenza :

  • i Rappresentanti del MASCI regionale c/o le Fondazioni, gli Enti e le Organizzazioni;

Possono partecipare solo come uditori, senza diritto di parola e di voto :

  • gli Adulti Scout della regione che lo desiderano.

Il Consiglio Regionale si riunisce almeno 3 volte l’anno su convocazione del Segretario ed è validamente costituito con la presenza effettiva di metà più una delle Comunità censite ed ha i seguenti compiti che delibera a maggioranza dei presenti:

  • provvede, sulla base delle linee programmatiche approvate dall’Assemblea, ad individuare ed orientare le attività e le iniziative atte alla realizzazione del programma;
  • decide sulla realizzazione degli eventi di formazione ed animazione delegati dal livello nazionale (v. art. 13 c. 2 lett. e bis Statuto);
  • provvede alla ideazione, progettazione, realizzazione e verifica di iniziative, progetti ed eventi regionali, sulla base delle proposte elaborate dall’ Assemblea, purché non in contrasto con quelli di carattere nazionale (v. art. 13 c. 2 lett. f  Statuto);
  • elabora proposte per le linee di indirizzo programmatico pluriennale del Movimento, di cui all’ art. 17 c. 2 lett. b) dello Statuto, e le fa pervenire al Presidente Nazionale cinque mesi prima della data dell’ Assemblea nazionale (v. art. 12 c. 1 Regolamento Nazionale);
  • entro 30 giorni prima dell’Assemblea Nazionale invia specifici documenti di interesse generale del Movimento di cui all’ art. 17 c. 2 lett. c) dello Statuto (v. art. 13 c. 1 Regolamento Nazionale);
  • esprime la propria valutazione sulla richiesta di censimento delle nuove Comunità (v. art. 4 c. 3 Regolamento Nazionale);
  • esprime il proprio parere sulla richiesta di costituzione di una nuova Comunità con un numero di membri non inferiore a 7 (v. art. 5 c. 1 e 2 Regolamento Nazionale);
  • verifica ai sensi dell’art. 6 dello Statuto, la conformità della Carta di Comunità a quanto previsto dall’ art. 6 del Codice del Terzo Settore, prima dell’inoltro al Presidente Nazionale per la ratifica (v. art. 7 c. 1 Regolamento Nazionale);
  • nomina, su proposta del Segretario Regionale, il Vice-Segretario, un Referente per ogni Pattuglia in essere, sia essa permanente o temporanea, i Rappresentanti del MASCI regionale c/o le Fondazioni, gli Enti e le Organizzazioni;
  • sentita la Comunità inadempiente alla nomina di un proprio delegato all’ Assemblea Nazionale, provvede alle incombenze previste dall’art. 11 c. 2 del Regolamento Nazionale;
  • può promuovere progetti di cooperazione allo sviluppo o altre iniziative a livello internazionale in accordo con altre organizzazioni non governative (v. art. 24 c. 1 Regolamento Nazionale);
  • cura in collaborazione con il Comitato Esecutivo Nazionale, con il Segretario e con la Segreteria Regionale, la definizione e la esecuzione di tutti i compiti di natura organizzativa e logistica dello svolgimento di eventi nazionali (v. art. 66 Regolamento Nazionale);
  • può individuare al proprio interno una specifica Pattuglia che, con l’eventuale aiuto di esperti esterni, si interfacci con il livello nazionale e con le Comunità per il supporto tecnico all’ iscrizione al Runts (v. art. 21 c. 2 Regolamento Nazionale);
  • ratifica gli ulteriori membri della Segreteria Regionale indicati dal Segretario ;
  • approva il bilancio presentato dal Tesoriere e lo sottopone all’ Assemblea per la ratifica;
  • ratifica la nomina del Referente di Area.

Art. 7 – Segreteria Regionale

La Segreteria Regionale è formata da:

  • il Segretario Regionale;
  • il Vice-Segretario;
  • l’Assistente Ecclesiastico Regionale;
  • Gli ulteriori Membri della Segreteria Regionale scelti dal Segretario Regionale.

Se convocati, a seconda della necessità, possono essere presenti anche :

  • Il Tesoriere regionale;
  • I Referenti delle Pattuglie permanenti e/o temporanee;
  • gli Adulti Scout proposti dal Segretario Regionale e ratificati dal Consiglio Regionale in qualità di Referenti di Enti, Fondazioni e Organizzazioni;
  • i Referenti d’ Area.

La Segreteria Regionale è convocata dal Segretario Regionale ogni volta che lo ritiene necessario e comunque almeno due volte all’anno.

Le sue funzioni sono di supporto al Segretario Regionale ed in particolare:

  • cura la realizzazione delle varie attività regionali a beneficio delle comunità;
  • tiene i collegamenti con le varie comunità e con le Aree;
  • cura in collaborazione con il Segretario la definizione e la esecuzione di tutti i compiti di natura organizzativa e logistica dello svolgimento di eventi nazionali (v. art. 66 Regolamento Nazionale);
  • offre al Segretario Regionale un fattivo confronto ed aiuto concreto nello svolgimento del servizio a favore di tutti gli Adulti Scout censiti in regione.

Art. 8 – Attività di documentazione e studio

Il Masci Regione Lombardia considera compito fondamentale un’attività stabile di documentazione e studio sullo scautismo. Tale funzione è stata svolta dal Centro Documentazione e Studi “Gioele Cova” del MASCI della Regione Lombardia dal 28/05/2000.

Dalla data di approvazione del Regolamento Regionale le attività di tale Centro saranno trasferite alla “Fondazione Mario Rizzoli e Stefania Luci E.T.S.”.

Tenuto conto che il materiale archiviato a far tempo dal 29/05/2000 dal Centro di Documentazione e Studi, risultante di proprietà del Masci Regionale Lombardo, lo stesso verrà donato alla Fondazione affinché sia meglio tutelato il patrimonio dell’archivio Gioele Cova e le relazioni già esistenti con altri Enti e Archivi Scout.

Tutta la documentazione relativa alle attività svolte nell’ ambito del Masci Regionale dovrà pervenire alla Fondazione per garantirne la custodia e la possibile fruizione.

La donazione verrà effettuata con la clausola che, nel caso di scioglimento della Fondazione, i beni donati ritornino in proprietà del Masci Regionale della Lombardia.

Art. 9 – Pattuglie Regionali

Il Consiglio regionale per approfondire e sviluppare alcuni temi individuati e ritenuti importanti, oppure derivanti dalle Linee Programmatiche Regionali e/o Nazionali, da proporre a tutti i censiti, nonché assistere le comunità nell’ iscrizione al Runts o che ne facessero richiesta esplicita, istituisce Pattuglie Regionali.

Le Pattuglie Regionali sono di due tipologie: permanenti e/o temporanee, su indicazione del Segretario Regionale e ratificate dal Consiglio Regionale, sono rette da un Referente.

Le Pattuglie permanenti trattano temi ed esigenze di rilevanza costante per il Movimento e sono:

  • Amministrazione e Censimento
  • Organizzazione e Segreteria;
  • Sviluppo e rapporto con altre realtà scout a livello regionale;
  • Natura e vita all’aperto;
  • Formazione ed educazione permanente;
  • Animazione;
  • Stampa, Comunicazione e Gestione sito regionale;

Le Pattuglie temporanee si formano allo scopo di realizzare attività/eventi su di un tema specifico. Il loro incarico è limitato nel tempo e si sciolgono automaticamente una volta esaurito lo scopo. Il loro numero varia a seconda delle necessità del momento.

Le Pattuglie regionali, sia permanenti che temporanee, sono costituite da adulti scout coordinati da un Referente. Il Referente è responsabile dell’esecuzione delle attività assegnate alla propria Pattuglia nei confronti del Segretario e del Consiglio Regionale.

Resta comunque confermato che, a norma dello Statuto nazionale (art. 9, punto 2), si adotta il principio di sussidiarietà: tutto ciò che può essere attuato a livello di comunità non va progettato a livello regionale; la regione sussidia ciò che una comunità non riesce a realizzare

Art. 10 – Il Tesoriere

La nomina del Tesoriere regionale è ratificata dall’ Assemblea Regionale su indicazione del Segretario Regionale. La durata del suo incarico è triennale ed è rinnovabile (v. art. 32 Statuto).

Il Tesoriere regionale è dispensato dal prestare cauzioni.

Il Tesoriere regionale:

  • provvede alla gestione dei fondi sociali in conformità dei deliberati e di eventuali autorizzazioni del Consiglio Regionale;
  • predispone ogni anno gli schemi di bilancio preventivo e consuntivo e li sottopone all’approvazione del Consiglio Regionale ed alla successiva ratifica dell’Assemblea;
  • provvede alla tenuta dei libri contabili secondo le norme stabilite dalla normativa vigente;
  • è autorizzato a compiere tutte le operazioni occorrenti all’espletamento del suo incarico, compreso aprire e chiudere il conto corrente bancario sul quale opera con firma disgiunta col Segretario regionale.

Art. 11 – Aree

Sono raggruppamenti di comunità vicine tra loro, a livello territoriale, la cui individuazione compete al Consiglio Regionale e la cui durata è di norma triennale, salvo si configurino specifiche esigenze di modifica.

In ogni Area viene scelto dagli adulti scout della stessa, di preferenza ma non necessariamente tra i Magister, un “Referente”, la cui nomina viene sottoposta alla ratifica del Consiglio Regionale. Il Referente mantiene contatti con i Magister delle Comunità dell’Area, ponendosi come tramite con il Segretario e la Segreteria Regionale.

Coordina eventi che riguardano tutte le Comunità dell’Area. Rappresenta al Segretario e/o alla Segreteria eventuali problemi ed esigenze che si siano manifestate all’ interno dell’Area o delle varie Comunità ad essa afferenti.

L’ incarico del Referente è triennale; può essere riconfermato dagli adulti scout dell’Area.

Art. 12 – Volontariato e attività non lucrative di utilità sociale

Il Segretario Regionale, previa autorizzazione dell’ Assemblea e ove ne ricorrano le condizioni, può provvedere ad iscrivere il MASCI regionale della Lombardia al Registro Unico del Terzo Settore, dandone tempestiva comunicazione al Segretario Nazionale ed al Comitato Esecutivo Nazionale, indicando il numero di iscrizione, secondo quanto previsto dall’ art. 20 c. 2 del Regolamento Nazionale, nonché la propria sede, informandone il Segretario Nazionale, secondo quanto previsto dal successivo art. 23. Il Segretario Regionale può anche stipulare convenzioni nonché svolgere ogni altra attività, operazione, atto, ricorso, appello o contratto a quanto sopra collegato o conseguente, anche per adeguare le forme e l’organizzazione del MASCI regionale della Lombardia alle normative vigenti sul volontariato e le attività non lucrative di utilità sociale, nonché alle norme previste dal Codice del Terzo Settore.

Art. 13 – Norma transitoria

Il presente Regolamento verrà sottoposto, per ratifica, alla prima Assemblea Regionale ordinaria. Fino alla predetta ratifica il Regolamento approvato dal Consiglio Regionale in data 14 febbraio 2016, produce gli effetti previsti dallo Statuto Nazionale M.A.S.C.I.


Testo discusso dal Consiglio Regionale a San Giuliano Milanese (MI) il 19 maggio 2024

Approvato dall’Assemblea Regionale a Gussago (BS) il 20 0ttobre 2024